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Nell'ordinamento giuridico italiano la firma digitale a crittografia asimmetrica è riconosciuta ed equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma autografa su carta. Il primo atto normativo che ha stabilito la validità della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti elettronici è stato il DPR 513 del 1997, emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Successivamente, tale normativa è stata trasposta nel DPR n. 445 del 2000 (il Testo Unico sulla documentazione amministrativa), più volte modificato negli anni successivi all'emanazione, per conformare la disciplina italiana alla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva 99/93 in materia di firme elettroniche. Oggi, la legge che disciplina la firma digitale è il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale". Tale atto normativo, all'articolo 1, distingue i concetti di "firma elettronica", "firma elettronica qualificata" e "firma digitale". a) Per "firma elettronica" la legge intende qualunque sistema di autenticazione del documento informatico. b) La "firma elettronica qualificata" è definita come la firma elettronica basata su una procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare, attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo, e la cui titolarità è certificata da un soggetto terzo. Qualunque tecnologia che permetta tale identificazione univoca, rientra nel concetto di "firma elettronica qualificata". c) La "firma digitale", è considerata dalla legge come una particolare specie di "firma elettronica qualificata", basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche. Il decreto legislativo 82/2005, quindi, è impostato come se si potessero avere più tipi di firma elettronica qualificata, ossia più sistemi che consentano l'identificazione univoca del titolare, uno solo dei quali è la firma digitale a chiavi asimmetriche. Di fatto, però, nella realtà concreta, la firma digitale è l'unico tipo di firma elettronica avanzata oggi conosciuto e utilizzato, per cui i due concetti tendono a coincidere. All'articolo 21, il Decreto Legislativo 82/2005 stabilisce, con un rimando al Codice Civile, che la firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) fa piena prova fino a querela di falso, equiparando così il documento informatico sottoscritto con firma digitale alla scrittura privata sottoscritta con firma autografa. La titolarità della firma digitale è garantita dai "certificatori" (disciplinati dagli articoli 26-32): si tratta di soggetti con particolari requisiti di onorabilità, accreditati presso il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni), che tengono registri delle chiavi pubbliche, presso i quali è possibile verificare la titolarità del firmatario di un documento elettronico. Fra le caratteristiche per svolgere l'attività di certificatore di firma digitale vi è quella per cui occorre essere una società con capitale sociale non inferiore a quello richiesto per svolgere l'attività bancaria. I certificatori non sono quindi soggetti singoli (come i notai), ma piuttosto grosse società (per esempio, un certificatore è l'ente "Poste italiane"). L'acquisizione di una chiave privata è a pagamento ed ha una scadenza, nonostante il fatto che la firma (sia manuale che digitale) sia un mezzo legale per l'esercizio di diritti naturali della persona. |